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L'ascendente, l'affine in linea retta ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorche' maggiorenni, od il minore sottoposto alla sua tutela, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni; e, se ha fatto uso soltanto d'insidie o d'inganno, con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
