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Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, ha rimesso volontariamente in liberta' la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse od a quella della sua famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro, la reclusione e' da un mese a due anni nel caso dell'articolo 322, e, rispettivamente, da sei mesi a tre anni e da trenta mesi a cinque anni, nei casi dell'articolo 323.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art325 · fonte del testo

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