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Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni del titolo presente e' stato commesso da una persona incaricata di custodire, vigilare o dirigere i servizii, i lavori, i materiali o i commercii indicati negli stessi articoli, le pene ivi rispettivamente stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
