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Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni del titolo presente e' stato commesso da una persona incaricata di custodire, vigilare o dirigere i servizii, i lavori, i materiali o i commercii indicati negli stessi articoli, le pene ivi rispettivamente stabilite sono aumentate da un sesto ad un terzo.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art312 · fonte del testo

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