Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando alcuno dei delitti preveduti nelle disposizioni contenute nei due primi capi del titolo presente e' stato commesso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ovvero in tempo di pericolo comune, di pubbliche calamita' o commozioni, la pena e' aumentata di un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
