Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando da alcuno dei delitti preveduti negli articoli 288 a 294, 298 a 300, 302 a 305 e' derivata morte o lesione personale di taluno, si applicano rispettivamente le pene stabilite per i delitti ivi preveduti aumentate della meta' sino al doppio, se e' derivata la morte, e da un terzo alla meta', se e' derivata lesione personale. Resta salvo quanto e' disposto negli articoli 347 e 354.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
