Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le pene temporanee si applicano ad anni, a mesi ed a giorni.
[2]Un giorno di pena e' di ventiquattro ore; un mese di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
