Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando alcuno dei fatti preveduti nei precedenti articoli e' stato commesso per inavvertenza, imprudenza o negligenza, o per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, il colpevole e' punito:
[2]1.° con la detenzione da quattro a trenta mesi e con multa sino a lire mille, nel caso dell'articolo 303;
[3]2.° con la detenzione sino a sei mesi e con multa sino a lire cinquecento, nei casi degli articoli 304 e 305;
[4]3.° con la detenzione sino ad un mese e con multa sino a lire cento, nei casi dell'articolo 306.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
