Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artificii fraudolenti turba la liberta' degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione, da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

[2]Se il colpevole e' la persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa non puo' essere minore di lire cinquecento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art287 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari