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[1]Chiunque, con violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni od altri artificii fraudolenti turba la liberta' degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione, da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.
[2]Se il colpevole e' la persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa non puo' essere minore di lire cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
