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Chiunque pone in vendita, ovvero introduce dall' estero per farne commercio, opere d' arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie, con nomi, marchi o bolli contraffatti, e' punito giusta le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
