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[1]Chiunque contraffa' od altera i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietarii di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commerci o di industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi appartenenti, e' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.
[2]Il giudice puo' ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
