Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque contraffa' od altera i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietarii di razze di animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commerci o di industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi appartenenti, e' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila.

[2]Il giudice puo' ordinare che la sentenza di condanna sia inserita in un giornale, da lui designato, a spese del condannato.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art285 · fonte del testo

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