Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, nell' esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d' oro o d' argento, o sulle qualita' delle pietre preziose, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da quattro a dodici mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
