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[1]Il medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanita', che rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a fare fede presso l'Autorita', e' punito con la multa da lire cento a mille; e, se lo ha rilasciato sotto il vincolo del giuramento, si aggiunge la reclusione sino ad un mese.
[2]Se, per effetto dell'attestato falso, una persona sana di mente e' stata ammessa o trattenuta in un manicomio, o ne e' derivato altro grave pregiudizio, il colpevole e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
[3]Se il delitto e' stato commesso mediante corruzione, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire trecento a tremila.
[4]Con la stessa pena indicata nel precedente capoverso e' punito il corruttore.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
