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[1]Chiunque, con altrui pregiudizio, anche meramente possibile, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un documento pubblico, l'identita' e lo stato della propria o dell'altrui persona, od altre circostanze di fatto, delle quali il documento e' destinato a provare la verita', e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da quattro mesi ad un anno; e da nove a trenta mesi, se si tratta di un atto dello stato civile o dell'Autorita' giudiziaria.
[2]Con la stessa pena della reclusione da quattro mesi ad un anno e' punito chi in un titolo od effetto di commercio attesta falsamente l'identita' della propria o dell'altrui persona.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
