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[1]Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando, nell'esercizio delle sue funzioni, un documento, attesta come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere, od omette o altera le dichiarazioni a lui fatte, e' punito con le pene stabilite nell' articolo precedente.

[2]Se il documento che attesta fatti non veri e' un certificato idoneo a recare pregiudizio, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art265 · fonte del testo

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