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[1]Il pubblico ufficiale, che, nell' esercizio delle sue funzioni, forma in tutto od in parte, un documento falso, od altera un documento vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
[2]Se il documento fa fede per legge sino a querela di falso, la pena non puo' essere minore di dieci anni.
[3]Ai documenti suindicati sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengono luogo dell'originale mancante.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
