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Chiunque contraffa' od altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto di persone o cose, ovvero fa uso di biglietti contraffatti od alterati, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
