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Chiunque contraffa' le sole impronte degli strumenti indicati nei precedenti articoli con un mezzo non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso degli strumenti contraffatti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni nel caso dell'articolo 253; sino a due anni, nel caso degli articoli 254 e 255; e sempre con multa sino a lire mille.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
