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Chiunque contraffa' il sigillo di un'Autorita' dello Stato, di una Provincia, di un Comune, di un notaio o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, o fa uso di tale sigillo, anche se da altri contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con multa sino a lire millecinquecento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art254 · fonte del testo

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