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[1]Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato e' punito per il solo fatto dell'istigazione, quando non costituisca altro delitto.

[2]1.° con la reclusione da tre a cinque anni, se il reato istigato importi una pena superiore alla reclusione;

[3]2.° con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se il reato cui si riferisce la istigazione importi l'una o l'altra di queste pene;

[4]3.° con la multa sino a lire mille negli altri casi.

[5]Nei casi preveduti nei numeri 2° e 3° non si puo' mai eccedere il terzo del massimo della pena stabilita dalla legge per il reato cui si riferisce la istigazione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art237 · fonte del testo

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