Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando colui che provoca o sfida a duello o ne fa minaccia agisce con l'intento di carpire danaro od altra utilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 387 o dell'articolo 388, secondo i casi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
