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Quando taluno dei duellanti e' estraneo al fatto che ha cagionato il duello, e si batte invece di chi vi ha direttamente interesse, soggiace alle pene stabilite nei precedenti articoli 227, 228 e 233, aumentate della meta'. Non si applica questo aumento se il duellante e' un prossimo congiunto della persona direttamente interessata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
