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[1]Chiunque nel prestare, come parte, un giuramento in giudizio civile, giura il falso, e' punito con la reclusione da sei a trenta mesi, con multa da lire cento a tremila e con l'interdizione temporanea dai pubblici ufficii.
[2]Se il colpevole si e' ritrattato prima della definizione della controversia, la pena della reclusione e' da uno a sei mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
