Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque svela fatti, comunica, pubblica o diffonde documenti da lui conosciuti o posseduti per causa delle sue pubbliche funzioni, i quali debbano rimanere segreti, e' punito, quando il fatto non statuisca delitto piu' grave, con la detenzione sino a trenta mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
