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Il pubblico ufficiale incaricato della custodia o del trasporto di una persona arrestata o condannata, ovvero che abbia, per ragione di ufficio, un'autorita' qualunque sulla persona medesima, il quale commette contro di essa atti arbitrarii, o rigori non autorizzati dai regolamenti, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con la detenzione da quattro a trenta mesi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art148 · fonte del testo

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