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Il pubblico ufficiale, od altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, il quale, con abuso delle sue funzioni, ovvero senza le condizioni o le formalita' prescritte dalla legge, priva taluno della sua liberta' individuale e' punito con la detenzione da tre mesi a cinque anni; e, se nel fatto concorre alcuna delle circostanze indicate nei capoversi dell'articolo precedente, la detenzione e' da sei a quindici anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
