Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque riduce una persona in ischiavitu' o in altra condizione analoga e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da quindici a venti anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
