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Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, e' punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a millecinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
