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Chiunque, nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti in questo titolo, commette altri delitti che importino pene restrittive della liberta' personale eccedenti cinque anni e' punito secondo le disposizioni del titolo VII del primo libro aumentata la pena di un sesto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
