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Chiunque, senza averne per legge la facolta' e senza mandato del Governo, prende un comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, citta', o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 101, 112, 113 e 115, e' punito con la detenzione da sei a dieci anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
