Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque commette azioni dirette a far insorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato, e' punito con la detenzione da sei a quindici anni.

[2]Se la insurrezione e' avvenuta, chiunque l'ha promossa o diretta e' punito con la detenzione non minore di diciotto anni.

[3]Chi vi ha solamente partecipato e' punito con la stessa pena da tre a quindici anni.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art115 · fonte del testo

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