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[1]Chiunque commette azioni dirette a far insorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato, e' punito con la detenzione da sei a quindici anni.
[2]Se la insurrezione e' avvenuta, chiunque l'ha promossa o diretta e' punito con la detenzione non minore di diciotto anni.
[3]Chi vi ha solamente partecipato e' punito con la stessa pena da tre a quindici anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
