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Chiunque, senza autorizzazione del Governo, arruola od arma cittadini nello Stato italiano, allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero, e' punito, fuori del caso preveduto nell'articolo 103, con la reclusione o la detenzione da uno a quattro anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
