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[1]Il cittadino che porta le armi contro lo Stato e' punito con la reclusione o con la detenzione non minore di diciotto anni.
[2]Se il colpevole aveva perduto la cittadinanza, si applica la stessa pena da tre a dodici anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
