Art. 4 (Approvazione)
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[1]Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con Regio decreto del 20 novembre 1859, anche nel testo modificato per le provincie napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le provincie toscane approvato con decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso.
[2]Questa disposizione non si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 del Regio editto 26 marzo 1848, N. 695, e per i conformi articoli della legge 1° dicembre 1860, N. 64, per le provincie napoletane, e della legge 17 dicembre 1860, N. 12 per le provincie siciliane, ai quali si intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. - La stessa cosa avra' luogo per l'art. 13 delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo, pero', continua ad essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 novembre 1888.
[5]UMBERTO.
[6]G. Zanardelli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[8]N.B. Il Codice penale allegato alla presente legge si pubblica in questo numero della Gazzetta Ufficiale del Regno, in foglio di supplemento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
