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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' rinnovata al Governo del Re la facolta' di riordinare entro il termine di sei mesi dalla data della presente legge, la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni in conformita' alle disposizioni della legge del 12 luglio 1912, n. 788.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Facta.

[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-19;670~art1 · fonte del testo

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