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[1]Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780, ad eccezione di quella dell'art. 5, che viene cosi' sostituito:
[2]«Quando una cattedra di materia complementare, fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potra' essere assegnato a qualsiasi altra cattedra, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione».
Testo in vigore dal 11 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
