Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 780, ad eccezione di quella dell'art. 5, che viene cosi' sostituito:

[2]«Quando una cattedra di materia complementare, fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potra' essere assegnato a qualsiasi altra cattedra, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione».

Testo in vigore dal 11 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-19;794~art2 · fonte del testo

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