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[1]E'data facolta' al ministro del tesoro di emettere durante gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913, buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3,50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

[2]L'emissione dei buoni avra' luogo nei limiti di somma stabiliti dalla detta legge 15 maggio 1910.

Testo in vigore dal 23 marzo 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-03-21;191~art1 · fonte del testo

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