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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,073 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 «Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale» dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.
[9]UMBERTO.
[10]Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 5 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
