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[1]Il Governo potra', salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilita' dei Magistrati e dei Professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorche' non ne faccia domanda.
[2]Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovra' essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
