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[1]Il Governo potra', salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilita' dei Magistrati e dei Professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorche' non ne faccia domanda.

[2]Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale dovra' essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-04-14;1731~art5 · fonte del testo

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