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[1]Le disposizioni contenute nel 2.° e nel 3.° alinea dell'articolo 36 saranno applicate anche agli stipendi degli impiegati civili.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 14 aprile 1864.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli G. PISANELLI.
[6]M. MINGHETTI.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
