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[1]Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 15 marzo 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla e' innovato.
[2]Sara' continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorche' siano nelle condizioni per le quali e' stata ad essi fino ad ora conceduta. 1
[3]Nulla e' innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degli impiegati della Cassa Ecclesiastica.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1883, n. 1795
1La L. 31 dicembre 1883, n. 1795 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il disposto dell'articolo 43, alinea 2, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e' esteso agli impiegati temporanei della cessata Amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata Direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alla detta Amministrazione e Direzione".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1884 al 16 dicembre 2009
