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Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo che abbia diritto a pensione, e quegli che al cessare dal servizio abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prendera' per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei Governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del Regno d'Italia; e cio' salvo la disposizione dell'art. 19.

Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-04-14;1731~art39 · fonte del testo

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