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[1]Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sara' conceduta a cominciare dalla data del Decreto di riabilitazione.
[2]Nel caso di condanna a pena criminale o a pena correzionale a termini de'precedenti articoli 32 e 34 la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.
[3]Questo assegnamento cessera' e si ripristinera' la pensione al titolare nel caso di riabilitazione del condannato a pena criminale, dal giorno della riabilitazione, e nel caso di condanna a pena correzionale, dopo cinque anni dal giorno in cui sara' stata espiata la pena.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
