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[1]Il diritto al conseguimento della pensione si perde:
[2]Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;
[3]Per destituzione dall'impiego, quando il Ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre Magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel Decreto di destituzione sara' espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.
[4]Non e' derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
