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[1]Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere piu' di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sara' ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o delta presentazione dei titoli.
[2]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
