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Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennita' di cui all'art. 22:
- a)L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed e' divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente
- b)L'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, ma piu' di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilita' per soppressione o per riforma degli uffizi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
