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[1]Il Governo stabilira', con apposito Decreto Reale, la misura e le norme secondo le quali la pensione dovra' andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.
[2]Le quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
