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[1]La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtu' dell'articolo precedente, sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sara' uguale alla meta' del maximum della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del. marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.
[2]La quota di pensione non potra' essere inferiore al minimum determinato dall'art. 18.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
