Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenne, in virtu' dell'articolo precedente, sara' uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sara' uguale alla meta' del maximum della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del. marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

[2]La quota di pensione non potra' essere inferiore al minimum determinato dall'art. 18.

Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-04-14;1731~art24 · fonte del testo

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