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[1]La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purche' al tempo in cui questi cesso' dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorche' postuma, di matrimonio piu' recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

[2]La vedova nelle condizioni sopradette avra' anche diritto a pensione quando il marito sia morto, dopo 25 anni di servizio, ed all'indennita' come all'art. 21, quando abbia servito meno di 25 anni e piu' di 10.

[3]Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finche' i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

[4]E' pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1864-04-14;1731~art23 · fonte del testo

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