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[1]L'indennita', di cui e' parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.
[2]Essa corrispondera' a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2,000, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
