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[1]Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potra' essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi e' minore di 20 anni, e della meta' se supera i 20 anni.
[2]Qualora pero' le infermita' derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecita', amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avra' diritto ai 4/5 della media degli stipendi, non eccedendo pero' mai il maximum stabilito dall'art. 19.
Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009
