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[1]Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potra' essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi e' minore di 20 anni, e della meta' se supera i 20 anni.

[2]Qualora pero' le infermita' derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecita', amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avra' diritto ai 4/5 della media degli stipendi, non eccedendo pero' mai il maximum stabilito dall'art. 19.

Testo in vigore dal 20 aprile 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-04-14;1731~art21 · fonte del testo

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